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Sez. 3, Sentenza n. 1777 del 20/05/1969 (Rv. 340840 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE - ACTIO AD EXHIBENDUM - ISTANZA DELLA PARTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - INFLUENZA DEL DOCUMENTO.*
Stato
decisa il 1969-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340840-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE - ACTIO AD EXHIBENDUM - ISTANZA DELLA PARTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - INFLUENZA DEL DOCUMENTO.*

La istanza di esibizione di documenti, ai sensi dell'art. 210 cod. proc.civ., e subordinata alla condizione che il documento sia di per se influente, non potendosi disporre un'indagine rivolta all'accertamento di fatti rilevanti per la decisione a scopi meramente esplorativi o inquisitori, sulla base di congetture desumibili da elementi estrinseci al suo contenuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)