Sez. 1, Sentenza n. 1806 del 09/06/1972 (Rv. 358792 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - DI DOCUMENTI - CONDIZIONI - CERTEZZA E RILEVANZA DEL DOCUMENTO.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - DI DOCUMENTI - CONDIZIONI - CERTEZZA E RILEVANZA DEL DOCUMENTO.*
L'ordine di esibizione in giudizio di un documento postula la certezza della materiale esistenza di esso, oltre che il requisito della sua Rilevanza ai fini della decisione, non potendosi disporre, ai sensi dell'art 210 cod proc civ, un'indagine rivolta all'accertamento dei fatti influenti per la decisione stessa della causa a scopi meramente esplorativi o esplorativi e inquisitori, sulla base di congetture desumibili da elementi estrinseci al contenuto del documento. (V 1777'69, mass n 340840).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)