Sez. 1, Sentenza n. 8458 del 27/01/2009 Cc. (dep. 25/02/2009) Rv. 243200 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Rigetto dell'istanza - Impugnazione - Reclamo al Tribunale di sorveglianza - Inammissibilità - Ricorso per cassazione - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il provvedimento di rigetto dell'istanza di remissione del debito emesso in contraddittorio dal magistrato di sorveglianza può essere impugnato solo con ricorso per cassazione, non essendo applicabile in via analogica il rimedio del reclamo al tribunale di sorveglianza previsto per i provvedimenti emessi "de plano" in materia di liberazione anticipata.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 55, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)