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Sez. 1, Sentenza n. 13417 del 03/03/2011 Cc. (dep. 01/04/2011) Rv. 249862 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Richiesta di remissione del debito - Udienza camerale partecipata - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249862-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sulla istanza di remissione del debito va adottata, a pena di nullità assoluta, nel contraddittorio delle parti all'esito di apposita udienza camerale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)