Sez. 2, Sentenza n. 802 del 06/02/1979 (Rv. 396979 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DOMINICALE, SUL REDDITO AGRARIO E SUL REDDITO DEI FABBRICATI - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DOMINICALE, SUL REDDITO AGRARIO E SUL REDDITO DEI FABBRICATI - CONSEGUENZE.*
Per effetto dell'art 82 del DPR 29 settembre 1973, n 597, che ha abolito le imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati, non e piu consentito, per la Determinazione del valore delle cause relative a beni immobili ai sensi dell'art 15, primo comma, cod proc civ, il riferimento al tributo diretto verso lo stato, giacche i redditi fondiari, che pure concorrono alla Determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non sono piu assoggettati a un distinto tributo. Ne consegue che, quando gli Atti di causa non offrono elementi per la stima dell'immobile in contestazione, il giudice deve ritenere la causa di valore indeterminato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)