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Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 28/05/1980 (Rv. 407337 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ABROGAZIONE DEI TRIBUTI DIRETTI DI CARATTERE REALE - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DECLARATORIA DI NULLITA ED INEFFICACIA DEL DECRETO PRETORILE DI RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIETA EX ART 4 DELLA LEGGE N 1610 DEL 1962 - APPLICABILITA DEI SUDDETTI CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407337-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ABROGAZIONE DEI TRIBUTI DIRETTI DI CARATTERE REALE - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DECLARATORIA DI NULLITA ED INEFFICACIA DEL DECRETO PRETORILE DI RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIETA EX ART 4 DELLA LEGGE N 1610 DEL 1962 - APPLICABILITA DEI SUDDETTI CRITERI.*

A seguito dell'entrata in vigore del DPR 29 settembre 1973 n 597, con cui (art 82) e stata eliminata ogni Forma d'imposizione diretta di carattere reale, il criterio principale di valutazione di cui al primo comma dell'art 15 cod proc civ e venuto a trovarsi privo del suo presupposto normativo e il valore delle cause relative a beni immobili va, quindi, determinato alla stregua del criterio sussidiario di cui al terzo comma dello stesso articolo, tenendo conto, cioe, di quanto risulta dagli Atti e, se questi non offrono elementi per la stima, considerando la causa di valore indeterminabile. Lo stesso criterio vale per la Determinazione del valore della causa avente ad oggetto la declaratoria di nullita ed inefficacia del decreto pretorile di riconoscimento della proprieta emesso ai sensi dell'art 4 della legge 14 novembre 1962 n 1610, in quanto detta norma prevede per tale tipo di controversie i normali criteri di Competenza per valore. (Conf 6161/79, mass n 402877, nella prima parte; (Conf 5065/79, mass n 401715, nella prima parte; (Conf 2060/79, mass n 398442, nella prima parte; (Conf 913/79, mass n 397070, nella prima parte; (Conf 802/79, mass n 396979, nella prima parte; (Conf 4390/78, mass n 394063, nella prima parte; (Conf 3173/78, mass n 392635; (Conf 5470/77, mass n 389122, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Legge 14/11/1962 num. 1610 art. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)