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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022 (Rv. 664191 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Sanzioni violazione codice della strada – Irregolarità della segnaletica – Mancanza della segnaletica – Onere della prova.
Stato
decisa il 2022-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664191-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)