Sez. 2 - , Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017 (Rv. 645584 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Infrazione al codice della strada per eccesso di velocità - Rilevamento mediante postazioni di controllo – Preventiva informazione - Necessità - Segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 – Percepibilità e leggibilità dell’avviso - Riparto dell’onere della prova.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 com. 6, Cod. Strada art. 203, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 79 com. 5, DM Trasporti 15/08/2007 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)