Sez. U, Sentenza n. 300 del 16/01/1987 (Rv. 450054 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RITO CAMERALE - INAPPLICABILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RITO CAMERALE - INAPPLICABILITÀ.*
Il procedimento di revocazione, che si instaura con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, è soggetto, in difetto di diversa previsione, alle norme del rito ordinario, anche con riguardo agli effetti della Mancanza, in detta citazione, dell'indicazione dell'udienza di comparizione, mentre resta esclusa, pure ove si verifichi quella Mancanza, la possibilità di ricorrere al rito camerale, con la conseguente nullità della pronuncia che sia stata adottata con tale ultimo rito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 399, Cod. Proc. Civ. art. 742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)