Sez. 1, Sentenza n. 2033 del 22/06/1972 (Rv. 359178 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE - CONCLUSIONI DEL PM - OSSERVAZIONI SCRITTE DEI DIFENSORI - PARTECIPAZIONE ALLA DISCUSSIONE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE - CONCLUSIONI DEL PM - OSSERVAZIONI SCRITTE DEI DIFENSORI - PARTECIPAZIONE ALLA DISCUSSIONE - NECESSITA.*
La facolta, di cui all'ultimo comma dell'art 379 cod proc civ, di presentare alla Corte di Cassazione, nella stessa udienza di discussione, brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero, deve intendersi attribuita ai soli avvocati che abbiano preso parte alla discussione e non anche a quelli che a detta discussione non abbiano partecipato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)