Sez. 2, Sentenza n. 9062 del 04/11/1994 (Rv. 488363 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero - Avvocati cui la facoltà è riservata.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE
Nel giudizio di Cassazione, la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 379 cod. proc. civ. di presentare nella stessa udienza di discussione brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del Pubblico Ministero deve intendersi attribuita ai soli avvocati che abbiano preso parte alla discussione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)