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Sez. 6, Sentenza n. 6767 del 15/03/1985 Ud. (dep. 05/07/1985) Rv. 170023 - 01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE - SUPPLENZE DEI MAGISTRATI - DIVIETO D'INTERVENTO DI PIÙ DI UN COMPONENTE ESTRANEO - NOZIONE DI COLLEGIO.*
Stato
decisa il 1985-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170023-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE - SUPPLENZE DEI MAGISTRATI - DIVIETO D'INTERVENTO DI PIÙ DI UN COMPONENTE ESTRANEO - NOZIONE DI COLLEGIO.*

L'art. 97 dell'ordinamento giudiziario, che disciplina la supplenza dei magistrati negli organi giudiziari collegiali, all'ultimo comma vieta l'intervento, in ciascuna Sezione, di più di un supplente estraneo al collegio; ora per "collegio" deve intendersi non la Sezione, ma l'organo giudiziario collegiale. (Conf mass n 139433 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)