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Sez. 5, Sentenza n. 8120 del 30/03/1978 Ud. (dep. 22/06/1978) Rv. 139433 - 01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE - SUPPLENZE DEI MAGISTRATI NEGLI ORGANI COLLEGIALI - DIVIETO D'INTERVENTO IN CIASCUNA SEZIONE DI PIU DI UN COMPONENTE ESTRANEO AL COLLEGIO - NOZIONE DI COLLEGIO.*
Stato
decisa il 1978-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139433-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE - SUPPLENZE DEI MAGISTRATI NEGLI ORGANI COLLEGIALI - DIVIETO D'INTERVENTO IN CIASCUNA SEZIONE DI PIU DI UN COMPONENTE ESTRANEO AL COLLEGIO - NOZIONE DI COLLEGIO.*

L'art 97, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario vigente, disciplinando la sostituzione per supplenza dei magistrati assenti o impediti negli organi giudiziari, vieta l'intervento in ciascuna Sezione di piu di un magistrato supplente estraneo al collegio. Tuttavia per collegio deve intendersi non gia la Sezione, bensi l'organo giudiziario collegiale indicato nel primo comma del citato art 97, cioe la Corte o il tribunale che siano costituiti in Sezioni; pertanto, la predetta limitazione numerica deve intendersi riferita ai magistrati estranei a ciascuna Corte o a ciascun tribunale i quali vengono destinati in supplenza a tali uffici a norma dei successivi art 105 e 108 dello stesso ordinamento giudiziario. (Conf mass n 121537).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)