Sez. 6, Sentenza n. 8551 del 28/01/2026 Ud. (dep. 04/03/2026) Rv. 289684-02
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile eseguita fuori udienza - Requisiti formali - Indicazione - Natura di negozio processuale unilaterale e recettizio - Sussistenza - Conseguenze.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
La revoca dell'avvenuta costituzione di parte civile effettuata fuori udienza, da presentarsi mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata, corredata dall'allegazione di un documento di identità e della documentazione attestante la fonte del potere di rappresentanza, se riferita a una persona giuridica, ha natura di negozio processuale unilaterale e recettizio, sicché deve ritenersi inefficace nel caso in cui non risulta notificata alle parti ai sensi dell'art. 82 cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)