Sez. 4, Sentenza n. 990 del 17/12/2013 Ud. (dep. 13/01/2014) Rv. 257908 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Revoca - Modalità - Indicazione.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione la revoca della costituzione di parte civile può essere effettuata personalmente o a mezzo di procuratore speciale per cui non è valida se compiuta mediante dichiarazione con firma autenticata dal difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)