Sez. 1, Sentenza n. 3593 del 18/07/1978 (Rv. 393093 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - EMENDATIO LIBELLI E MUTATIO LIBELLI - NOZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - EMENDATIO LIBELLI E MUTATIO LIBELLI - NOZIONI.*
Per l'osservanza del divieto di cui all'art 184 cod proc civ le domande debbono essere considerate nel loro reale contenuto, in base ai fatti dedotti dalle parti e alla connotazione che, in base ad essi, i provvedimenti richiesti assumono. A tal fine, si ha semplice emendatio libelli quando la modifica della domanda incide sulla causa petendi, nel senso di una diversa qualificazione del fatto posto a fondamento della pretesa; si ha, invece, mutatio libelli non consentita quando la parte faccia valere nel corso del giudizio una nuova pretesa, diversa da quella originaria, innovandone l'oggetto ed introducendo nel processo, attraverso l'immutazione dei fatti su cui si fonda, un tema di indagine e di decisione nuovo, perche fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio. (Conf 1727/77, mass n 385440).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)