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Sez. 3, Sentenza n. 1260 del 20/02/1990 (Rv. 465430 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - RISARCIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465430-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - RISARCIBILITÀ - LIMITI.*

Con riguardo ad immobile non adibito ad uso di abitazione, il diritto del locatore al risarcimento del danno, a norma dell'art. 1591 cod. civ., per la ritardata consegna dell'immobile locato, ancorché sia stata pronunciata sentenza di rilascio, va riconosciuto, oltre che per il periodo intercorrente tra la scadenza del contratto e la data della pronuncia, soltanto per il periodo successivo alla corresponsione dell'indennità di avviamento da parte del locatore, che costituisce condizione per l'esecuzione del provvedimento di rilascio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)