Sez. 3, Sentenza n. 696 del 21/01/1995 (Rv. 489814 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - IN GENERE | Esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile - Subordinazione all'avvenuta corresponsione dell'indennità per l'avviamento commerciale - Ritenzione "de iure" dell'immobile da parte del conduttore - Configurabilità - Mora nella riconsegna e obbligo di risarcimento ex art. 1591 cod. civ. - Insussistenza - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - IN GENERE
Nei rapporti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, in cui l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità per l'avviamento commerciale, a norma degli artt. 34, terzo comma e 69, ottavo comma, della legge n. 392 del 1978, fin quando tale corresponsione non avvenga (ossia non sia intervenuta offerta reale non accettata) la ritenzione dell'immobile da parte del conduttore avviene "de iure" e rappresenta una causa di giustificazione impeditiva della scadenza dell'obbligo di riconsegna, con la conseguenza che non insorgono la mora nella riconsegna ed il conseguente obbligo di risarcimento ex art. 1591 cod. civ.. (Nella specie il giudice di merito, sul presupposto che il conduttore non poteva invocare lo "ius ritentionis" non avendo provato la mancata utilizzazione della cosa locata, aveva condannato lo stesso al risarcimento del danno ex art. 1591 cod. civ., utilizzando quale parametro per la sua liquidazione i canoni di mercato; la S.C. ha annullato la decisione, sulla base degli esposti principi e considerato altresì che la prova della utilizzazione dell'immobile oltre la data fissata per il rilascio sarebbe gravata sulla locatrice che aveva invocato la circostanza a sostegno della propria pretesa risarcitoria e che, comunque, la mora nella riconsegna e il relativo obbligo risarcitorio ex art. 1591 non erano configurabili in difetto della prova dell'offerta dell'indennità di avviamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 com. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)