Sez. L, Sentenza n. 4082 del 06/12/1974 (Rv. 372699 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - AZIENDE DI SPEDIZIONE ED AGENZIE MARITTIME - FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI - NATURA RETRIBUTIVA DELL'EROGAZIONE - INDENNITA DI ANZIANITA - IDENTITA DI NATURA - CONSEGUENZE - CONFIGURABILITA DI TRATTAMENTO PIU FAVOREVOLE AL LAVORATORE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - AZIENDE DI SPEDIZIONE ED AGENZIE MARITTIME - FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI - NATURA RETRIBUTIVA DELL'EROGAZIONE - INDENNITA DI ANZIANITA - IDENTITA DI NATURA - CONSEGUENZE - CONFIGURABILITA DI TRATTAMENTO PIU FAVOREVOLE AL LAVORATORE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - NECESSITA.*
Il trattamento previsto dal fondo di previdenza istituito con il contratto collettivo corporativo 25 gennaio 1936 per gli impiegati delle aziende di spedizione e delle agenzie marittime, ha natura retributiva e non previdenziale; data quindi l'identica natura dell'indennita di anzianita e del suddetto trattamento di previdenza, per la quota versata dal datore di lavoro, devesi ritenere che le due erogazioni si intreccino a vicenda ed il giudice del merito e tenuto a valutare se l'indennita di anzianita, pur commisurata in misura inferiore (venti trentesimi) rispetto a quella dei non iscritti al fondo (trenta trentesimi) , con l'integrazione della quota versata dal datore di lavoro al fondo di previdenza, concreti o meno il trattamento piu favorevole rispetto a quello stabilito dall'art 1 della legge 18 dicembre 1960 n 1561, fatto salvo dall'art 3 della stessa legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 25/01/1936, Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)