diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 21352 del 06/10/2009 (Rv. 610600 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Legittimazione passiva - Art. 1, comma 1224, della legge n. 296 del 2006 - Modifica dell'art. 2, comma 3, della legge n. 89 del 2001 - Legittimazione residuale del Ministero dell'Economia in luogo della Presidenza del Consiglio - Applicabilità - Decorrenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610600-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'art. 1, comma 1224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato l'art. 2, comma 3, della legge n. 89 del 2001, attribuendo al Ministero dell'Economia e delle Finanze la legittimazione residuale spettante, in precedenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applica esclusivamente ai giudizi iniziati nella fase di merito successivamente all'entrata in vigore della modifica suddetta (art. 1, comma 1225), e non a quelli iniziati prima e ritualmente svoltisi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione indirizzato e notificato al Ministero dell'Economia, qualora il giudizio di merito si sia svolto legittimamente in contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei ministri.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1224 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1225 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)