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Sez. 1, Sentenza n. 4864 del 07/03/2006 (Rv. 588937 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Procedimento - Giudizio di merito svoltosi nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, passivamente legittimato - Ricorso per cassazione indirizzato e notificato a diversa Amministrazione priva di legittimazione processuale e non parte in causa - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588937-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, è inammissibile il ricorso per cassazione indirizzato e notificato a un'Amministrazione dello Stato, (nella specie al Ministero della Giustizia) non legittimata processualmente e che mai è stata parte del giudizio di merito, svoltosi legittimamente in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cui evocazione in causa era stata conforme al disposto dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, senza che possa ravvisarsi un mero errore d'identificazione della persona alla quale il ricorso doveva essere notificato, ex art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)