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Sez. 2, Sentenza n. 1898 del 27/01/2011 (Rv. 616412 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE | Contratto preliminare di vendita immobiliare - Diffida ad adempiere intimata dal promittente venditore - Mancata indicazione del giorno, del luogo e dell'ora di convocazione dinanzi al notaio rogante - Irrilevanza - Condizioni - Scelta del notaio spettante al promissario acquirente - Necessità.
Stato
decisa il 2011-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616412-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, ove spetti al promissario acquirente la scelta del notaio rogante, la diffida ad adempiere intimata dal promittente venditore è efficace anche se contenga soltanto la necessaria fissazione del termine entro il quale l'altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione e non indichi, altresì, il giorno, l'ora ed il luogo della stipula del contratto definitivo, giacché grava sull'intimato promissario acquirente l'onere di contattare il notaio per detta stipula.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)