Sez. 2, Sentenza n. 466 del 13/02/1976 (Rv. 379116 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - DIFFIDA AD ADEMPIERE - IDONEITA - CONDIZIONI - GENERICA INTIMAZIONE AD ADEMPIERE - INSUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - DIFFIDA AD ADEMPIERE - IDONEITA - CONDIZIONI - GENERICA INTIMAZIONE AD ADEMPIERE - INSUFFICIENZA.*
In un contratto preliminare, l'obbligazione di stipulare il contratto definitivo con atto pubblico e un'obbligazione reciproca delle parti, in relazione alla quale ognuna di esse e, al tempo stesso, debitrice e creditrice dell'altra. Pertanto, la parte che prende l'iniziativa della diffida risolutoria deve offrire, sia pure per implicito, di adempiere contemporaneamente ed esattamente la propria obbligazione (art 1460 cod civ) e deve assumersi l'Onere di predisporre quanto e necessario perche la parte diffidata possa adempiere (art 1206 cod civ). in particolare, e inidonea, a determinare la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, la diffida con la quale i previsti venditori intimano genericamente al previsto compratore di adempiere, nei quindici giorni, alle sue obbligazioni - la prima delle quali consista nella stipulazione dell'atto notarile di trasferimento -, senza predisporre ed indicargli il luogo, il giorno e l'ora della stipulazione dell'atto innanzi al notaio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)