Sez. 3, Sentenza n. 11000 del 14/07/2003 (Rv. 565029 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio - Indennizzo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 61 del 1989 - Interpretazione restrittiva - Criteri di quantificazione del danno al di fuori di tale ipotesi - Riferimento all'art. 1591 cod. civ. - Necessità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
In tema di locazione degli immobili urbani, la quantificazione legale del danno subito dal locatore per il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore contenuta nell'art. 7, secondo comma, della legge n. 61 del 1989 (il quale prevede che per il periodo di sospensione la somma dovuta ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. è pari all'ultimo canone corrisposto, aumentato del 100 per cento), in conformità alla interpretazione datane dalla Corte cost. con sentenza n. 482 del 2000, deve essere interpretata restrittivamente, ritenendone strettamente circoscritta l'operatività al periodo di sospensione legale dell'esecuzione degli sfratti stabilita nel primo comma dello stesso articolo di legge, mentre per il periodo immediatamente successivo torna ad applicarsi la disciplina stabilita in via generale dall'art. 1591 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)