Sez. 1, Sentenza n. 828 del 12/10/1981 Ud. (dep. 27/01/1982) Rv. 151825 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - OMESSA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DI CONTUMACIA - IRRILEVANZA.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - OMESSA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DI CONTUMACIA - IRRILEVANZA.*
La nullità del giudizio per omessa citazione dell'imputato rientra fra le nullità assolutamente insanabili disciplinate dal secondo comma dell'art. 185 cod. proc. pen. e deve essere, pertanto, rilevata di ufficio ancorché non sia stata impugnata anche l'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato medesimo. (Conf mass n 143393).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)