Sez. 4, Sentenza n. 9464 del 22/05/1979 Ud. (dep. 13/11/1979) Rv. 143393 - 01
NULLITA DEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - MANCATA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - INSANABILITA DELLA NULLITA - RILEVABILITA DI UFFICIO - OMESSA AUTONOMA IMPUGNAZIONE DELLA ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - IRRILEVANZA.*
NULLITA DEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - MANCATA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - INSANABILITA DELLA NULLITA - RILEVABILITA DI UFFICIO - OMESSA AUTONOMA IMPUGNAZIONE DELLA ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - IRRILEVANZA.*
La nullita per mancata citazione dell'imputato e insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; invero nel suddetto caso non si costituisce il rapporto processuale. Ne deriva che, in caso di dichiarazione di contumacia per mancata comparizione dell'imputato non citato, la nullita va rilevata anche se manchi la specifica impugnazione dell'ordinanza dichiarativa della contumacia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)