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Sez. 2, Sentenza n. 4891 del 26/04/1993 (Rv. 482046 - 01)

Divisione - Divisione giudiziale - Litisconsorzio necessario | Giudizio di divisione ereditaria - Litisconsorzio necessario nei confronti dei partecipanti alla comunione al momento della domanda - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'acquirente di uno dei beni controversi - Necessità - Esclusione - Acquirente di un bene ereditario chiamato in giudizio "iussu iudicis" - Posizione dell'interveniente volontario.
Stato
decisa il 1993-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482046-01

Divisione - Divisione giudiziale - Litisconsorzio necessario

Il giudizio di divisione ereditaria deve svolgersi necessariamente, a norma dell'art. 784 cod. proc. civ., nei confronti di tutti coloro che partecipano alla comunione al momento della proposizione della domanda, mentre non ricorre la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'acquirente di uno dei beni controversi in pendenza di giudizio, non operando il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso alcun effetto sul rapporto processuale (art. 111 cod. proc. civ.). Pertanto, l'acquirente di un bene ereditario che siasi costituito in giudizio a seguito di chiamata "iussu iudicis", sull'erroneo presupposto della necessaria estensibilità del litisconsorzio nei suoi confronti, riveste una posizione processuale analoga a quella dell'interveniente volontario, al quale non è dato opporre alcunché circa la validità e l'efficacia delle prove ritualmente ammesse ed espletate prima del suo intervento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)