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Sez. 5, Sentenza n. 554 del 13/12/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162224 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - IN ATTI NULLI - CONFIGURABILITÀ DEL FALSO - IN ATTI INESISTENTI - IRRILEVANZA DEL FALSO. (FATTISPECIE).*
Stato
decisa il 1983-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162224-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - IN ATTI NULLI - CONFIGURABILITÀ DEL FALSO - IN ATTI INESISTENTI - IRRILEVANZA DEL FALSO. (FATTISPECIE).*

Mentre nell'ipotesi di incompetenza assoluta l'atto pubblico è giuridicamente inesistente e, quindi, come tale, essendo inidoneo a ledere la pubblica fede, non può formare oggetto di falsificazione penalmente rilevante, nell'ipotesi di incompetenza relativa l'atto è solo annullabile e, fino alla relativa pronuncia, esiste ed è produttivo di effetti, sicché non viene meno la ragione della tutela penale che ha per oggetto l'attitudine probatoria del documento e non già il suo contenuto. (Conf mass n 150987; (Conf mass n 143355).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)