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Sez. 5, Sentenza n. 13578 del 26/04/1989 Ud. (dep. 12/10/1989) Rv. 182243 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO INSISTENTE - NOZIONE - FATTISPECIE: "GIUDIZI" FORMULATI IN CONCORSO A PROFESSORE ASSOCIATO DA COMMISSIONI NOMINATE DA SOGGETTO RELATIVAMENTE INCOMPETENTE.*
Stato
decisa il 1989-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182243-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO INSISTENTE - NOZIONE - FATTISPECIE: "GIUDIZI" FORMULATI IN CONCORSO A PROFESSORE ASSOCIATO DA COMMISSIONI NOMINATE DA SOGGETTO RELATIVAMENTE INCOMPETENTE.*

In tema di falsità documentale, l'atto è inesistente quando è privo dei requisiti minimi indispensabili per poter essere identificato come appartenente alla categoria in cui dovrebbe essere collocato. È tale quello posto in essere da funzionario assolutamente privo di Competenza (nel senso dello straripamento di potere). Si ha invece un caso di incompetenza relativa - che non dà luogo ad inesistenza - allorché l'atto sia stato posto in essere da un soggetto che fa parte istituzionalmente dell'organo cui la legge attribuisce il relativo potere di emetterlo. (nella specie la Corte ha ritenuto non inesistente l'atto di nomina e istituzione - posto in essere dal preside di una facoltà universitaria - delle commissioni cui era demandato il compito di formulare giudizi sui candidati per un concorso di professore associato e di conseguenza i "giudizi" ed il verbale di ricezione dei plichi che li contenevano. Ha osservato la Corte che, pur spettando ai consigli di facoltà il compito di esprimere i giudizi e quindi di istituire il subprocedimento istruttorio mediante la nomina delle commissioni, il preside della facoltà essendo anche Presidente del consiglio di facoltà, è soltanto relativamente incompetente a porre in essere detto atto istitutivo. È stata pertanto confermata la condanna dell'imputato, che aveva soppresso un "giudizio" sostituito con altro da lui formato falsamente e falsificato altresì il verbale di ricezione dei plichi contenenti i "giudizi"). (V mass n 165361; (Conf mass n 162224, ed ivi cit.).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Legge 07/11/1980 num. 382 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)