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Sez. L, Sentenza n. 306 del 13/01/2000 (Rv. 532817 - 01)

STAMPA - IN GENERE | Provvidenze per l'editoria - Esodo dei lavoratori dipendenti - Benefici del prepensionamento e dell'indennità aggiuntiva - Spettanza di quest'ultima in caso di cessazione del rapporto di lavoro successiva al 31 dicembre 1988 - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532817-01

STAMPA - IN GENERE

In materia di provvidenze per l'editoria, mentre l'art. 37, l. n. 416 del 1981 prevede, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di maturazione delle previste condizioni di anzianità contributiva, sia la possibilità di accedere al prepensionamento, sia la corresponsione di un indennità aggiuntiva, alla concessione di questa indennità è stato posto, con chiare ed esplicite disposizioni normative, un limite temporale, prima fino al 31 dicembre 1986 dalla legge n. 1 del 1985 e poi fino al 31 dicembre 1988 dall'art. 24, terzo comma, legge n. 67 del 1987, cosicché non può dubitarsi della non cumulabilità di tale indennità con il prepensionamento nel caso di risoluzione di cessazione del rapporto di lavoro successiva all'ultima delle date suindicate.

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37, Legge 01/10/1985 num. 1, Legge 25/02/1987 num. 67 art. 24 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)