Sez. L, Sentenza n. 23077 del 06/11/2007 (Rv. 599533 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Dimissioni o licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale - Indennità di importo pari a quella di mancato preavviso per i dipendenti del settore editoria - Cumulabilità con i benefici ex art. 37 legge n. 416 del 1981 per i lavoratori optanti per il prepensionamento - Esclusione.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
In materia di provvidenze per l'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416, l'indennità di importo pari a quella di mancato preavviso, prevista dall'art. 36 della legge medesima per l'ipotesi di dimissioni o licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale, non può essere cumulata con i benefici attribuiti dal successivo art. 37 ai lavoratori che esercitano l'opzione per il prepensionamento, essendo i due istituti fondati su presupposti diversi e incompatibili, quali nel primo caso la prosecuzione del rapporto di lavoro (seppure in una temporanea situazione di quiescenza in ragione del collocamento in c.i.g.) e nell'altra ipotesi l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 36, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37, DPR 27/04/1982 num. 268 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)