Sez. L, Sentenza n. 11865 del 02/05/2024 (Rv. 671012-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Part-time verticale - Art. 7, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 - Periodo di comporto - Riproporzionamento - Previsione da parte della contrattazione collettiva - Necessità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, il riproporzionamento del periodo di comporto in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa necessita di previsione da parte della contrattazione collettiva, in quanto l'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 demanda ad essa la possibilità di modulare la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di
malattia e di infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro, derogando alla regola generale del riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale.
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 7 com. 2, Contr. Coll. 16/12/2016 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)