Sez. L - , Ordinanza n. 8966 del 11/04/2018 (Rv. 648634 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Part-time - Principio di non discriminazione - Divieto di trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile - Nozione - Criteri alternativi di comparazione - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 61 del 2000, attuativo della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, che va individuato esclusivamente in quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto, senza che possano valere criteri alternativi di comparazione, quale quello delle diverse modalità di turnazione seguite dai lavoratori a tempo pieno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto discriminatoria l'applicazione ad una lavoratrice part-time di un divisore meno favorevole su tutte le voci stipendiali, non utilizzato sulle voci fisse dei dipendenti in regime di full-time impegnati in turni continui e avvicendati).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 1, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 15/12/1997 num. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)