diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1079 del 19/04/1974 (Rv. 369034 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - FUNZIONE - DEDUZIONE DI ULTERIORI MOTIVI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369034-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - FUNZIONE - DEDUZIONE DI ULTERIORI MOTIVI - PRECLUSIONE.*

Il ricorrente, con la memoria presentata ai sensi dell'art 378 cod proc civ, deve limitarsi ad illustrare ed a chiarire i motivi di annullamento gia dedotti con il ricorso per Cassazione, e non puo dedurne altri che non siano rilevabili di ufficio o per la cui decisione siano necessari accertamenti di merito. (V 2313'73, mass n 365625).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)