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Sez. 1, Ordinanza n. 27145 del 21/10/2024 (Rv. 672769-01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - DOLO - IN GENERE | Exceptio doli generalis seu praesentis - Exceptio doli specialis seu preteriti - Differenze - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672769-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - DOLO - IN GENERE

L'exceptio doli generalis seu praesentis costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi codificate, ove l'attore, nel chiedere tutela giudiziale di un diritto, si renda colpevole di frode, tacendo, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni modificative o estintive sopravvenute alla fonte negoziale, ovvero avanzando richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o contravvenendo al divieto di venire contra factum proprium, e si distingue dall'exceptio doli specialis seu praeteriti, che è, invece, diretta a far valere l'esistenza di raggiri al tempo della conclusione del contratto, per ottenerne l'annullamento o denunziare la violazione dell'obbligo di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, che assume rilievo quale dolo incidente, non comportando l'invalidità dello stesso, ma la responsabilità del contraente in mala fede, per i danni arrecati dal suo comportamento illecito.

Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)