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Sez. L, Sentenza n. 1262 del 27/02/1986 (Rv. 444715 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONTRIBUTI VOLONTARI - DIVIETO PREVISTO DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971 N. 1432 - INAPPLICABILITÀ AL TITOLARE DI PENSIONE EROGATA DA UNO STATO ESTERO - ART. 5 DELLA CONVENZIONE ITALO-ARGENTINA DEL 12 APRILE 1961, RESA ESECUTIVA CON LEGGE 3 DICEMBRE 1962 N. 1759 - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444715-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONTRIBUTI VOLONTARI - DIVIETO PREVISTO DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971 N. 1432 - INAPPLICABILITÀ AL TITOLARE DI PENSIONE EROGATA DA UNO STATO ESTERO - ART. 5 DELLA CONVENZIONE ITALO-ARGENTINA DEL 12 APRILE 1961, RESA ESECUTIVA CON LEGGE 3 DICEMBRE 1962 N. 1759 - INSUFFICIENZA.*

Il divieto posto dal secondo comma dell'art. 5 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432 - il quale stabilisce che non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico della Assicurazione per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti oppure a carico delle forme di previdenza sostitutive o delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi - non è estensibile, tenuto conto della lettera e della ratio della norma, a chi percepisce una pensione da uno stato estero, non potendo questa equipararsi ad alcuna di quelle specificamente indicate nella disposizione in esame. Nè, in particolare in relazione all'assicurato che già percepisca una pensione erogatagli dall'istituto assicuratore dello stato di argentina, può trarsi argomento in contrario dall'art. 5 della convenzione italo-argentina del 12 aprile 1961, resa esecutiva con legge 3 dicembre 1962 n. 1759, in quanto tale norma - stabilendo che, per il lavoratore sottoposto alla legislazione di entrambi i paesi contraenti, i periodi di Assicurazione si totalizzano in quanto non si sovrappongono - intende solo impedire la duplicazione dei benefici derivanti dalla contribuzione relativa ad uno stesso periodo di lavoro, senza che da ciò possa logicamente inferirsi la perdita del diritto alla prosecuzione volontaria (di cui ricorrano i presupposti) sol perché si sia già conseguito il pensionamento nell'altro stato contraente. (V 6300/83, mass n 431038).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 12/04/1961 num. 5, Legge 03/12/1962 num. 1759, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)