Sez. L, Sentenza n. 4425 del 20/03/2012 (Rv. 621409 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Prepensionamento - Incentivi all'esodo - Determinazione - Criteri - Aderenza alla "ratio" della singola disciplina - Necessità - Assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del d.m. n. 158 del 2000 - Finalità - Conseguenze sulla determinazione delle "ritenute di legge" computate nell'assegno - Fattispecie relativa ai dipendenti del Banco di Napoli.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In tema di cosiddetto prepensionamento, gli incentivi all'esodo vanno determinati in conformità agli scopi perseguiti dalla singola disciplina. Ne consegue che, nel caso dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del d.m. n. 158 del 2000, mirandosi ad incentivare l'esodo con l'erogazione di un reddito pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato col computo dell'anzianità contributiva mancante, l'importo delle "ritenute di legge", che il successivo art. 10, comma 9, impone di sommare all'importo netto del trattamento pensionistico, quale componente dell'assegno straordinario, va calcolato con lo stesso criterio applicabile all'intero assegno, e cioè con l'aliquota agevolata ex art. 17, comma 4-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, anziché con l'aliquota ordinaria di cui all'art. 17, comma 2. (Principio affermato in fattispecie relativa ai dipendenti del Banco di Napoli).
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 num. 158 art. 5 com. 1 lett. B, Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 num. 158 art. 10 com. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4 lett. BI CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)