Sez. L - , Sentenza n. 26926 del 23/12/2016 (Rv. 642252 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Prepensionamento - Incentivi all'esodo - Determinazione - Criteri - Assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del d.m. n. 158 del 2000 - Determinazione delle "ritenute di legge" - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In tema di prepensionamento, gli incentivi all'esodo vanno determinati in conformità agli scopi perseguiti dalla singola disciplina, sicché, nel caso dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del d.m. n. 158 del 2000, che mira ad incentivare l'esodo con l'erogazione di un reddito pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato col computo dell'anzianità contributiva mancante, l'importo delle "ritenute di legge", che il successivo art. 10, comma 9, impone di sommare all'importo netto del trattamento pensionistico, quale componente dell'assegno straordinario, va calcolato con lo stesso criterio applicabile all'intero assegno, e cioè con l'aliquota agevolata ex art. 17, comma 4 bis, del TUIR, anziché con l'aliquota ordinaria di cui all'art. 17, comma 2. (Principio affermato in fattispecie relativa ai dipendenti del Banco di Napoli).
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 num. 158 art. 10 com. 9, Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 num. 158 art. 5 com. 1 lett. B, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)