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Sez. 1, Sentenza n. 3919 del 09/01/1995 Ud. (dep. 11/04/1995) Rv. 201594 - 01

Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose | Concetto di gettare o versare - Significato estensivo - Ditta esercente un'attività industriale di produzione di calcestruzzo - Omessa asfaltatura dei piazzali di manovra dei veicoli da parte dei responsabili della ditta - Reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201594-01

Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose

Poiché il concetto di gettare o versare di cui all'art. 674 cod. pen. va inteso estensivamente fino a comprendere la diffusione, comunque, di polveri nelle aree circostanti, la contravvenzione prevista da tale norma è configurabile a carico dei responsabili di una ditta esercente un'attività industriale di produzione di calcestruzzo che abbiano omesso di asfaltare i piazzali di manovra dei veicoli, come già imposto con ordinanza del sindaco, in quanto il fatto, pur se contestato come omissivo con riferimento all'aspetto dell'asfaltatura detta, implica una condotta positiva di disturbo e di molestia, a livello igienico, specie in considerazione del tipo di attività svolta e della conseguente necessaria motivazione quotidiana di polveri di calcare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)