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Sez. 2, Sentenza n. 514 del 14/02/1968 (Rv. 331585 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO- IN GENERE - RAPPORTI CON L'AZIONE DI MANUTENZIONE - QUALIFICAZIONE COME MOLESTIA, DI FATTI DENUNCIATI COME SPOGLIO - AMMISSIBILITA ANCHE IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1968-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331585-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO- IN GENERE - RAPPORTI CON L'AZIONE DI MANUTENZIONE - QUALIFICAZIONE COME MOLESTIA, DI FATTI DENUNCIATI COME SPOGLIO - AMMISSIBILITA ANCHE IN APPELLO.*

L'Azione di reintegrazione, ancorche non cumulabile con quella di manutenzione, e piu ampia di questa ultima e ne contiene tutti gli elementi conseguentemente, proposta la prima Azione, ben puo la parte richiedere e il giudice ritenere, in base alle risultanze processuali, che i fatti denunziati siano da considerarsi compresi entro i limiti di semplici molestie, con cio operandosi una semplice e consentita emendatio libelli. (Conf. Alle sent. N. 953-67, massima n. 327193 e n. 544-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)