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Sez. U, Sentenza n. 1540 del 08/02/1993 (Rv. 480797 - 01)

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo | Specificazione dei motivi - Necessità - Esclusione - Proponibilità anche ad opera della parte che ha promosso il giudizio di merito.
Stato
decisa il 1993-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480797-01

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo

Il regolamento preventivo di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, non deve necessariamente contenere la specificazione dei motivi - essendo sufficiente la sola esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione - e può essere proposto anche dalla parte che ha promosso il giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)