Sez. U, Sentenza n. 1540 del 08/02/1993 (Rv. 480797 - 01)
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo | Specificazione dei motivi - Necessità - Esclusione - Proponibilità anche ad opera della parte che ha promosso il giudizio di merito.
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo
Il regolamento preventivo di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, non deve necessariamente contenere la specificazione dei motivi - essendo sufficiente la sola esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione - e può essere proposto anche dalla parte che ha promosso il giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)