Sez. U, Ordinanza n. 8212 del 20/04/2005 (Rv. 580317 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Onere di indicare il giudice ritenuto fornito di giurisdizione e di specificare i motivi di ricorso - Insussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione, ma solo uno strumento apprestato per dirimere in via preventiva ogni contrasto, anche solo potenziale, circa l'esistenza del potere giurisdizionale del giudice adito; pertanto, il ricorrente non ha l'onere di indicare quale sia, a suo avviso, il giudice nella cui sfera giurisdizionale rientri la controversia e neppure di enunciare i motivi che sorreggono la sua richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)