Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8652 del 03/04/2017 (Rv. 644156 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Notificazioni nel domicilio eletto - Difformità tra il domicilio indicato nell’epigrafe dell’atto introduttivo e quello riportato nella procura alle liti - Prevalenza del primo - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO
Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nella procura alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta mediante consegna dell’atto presso il domicilio indicato nella memoria di costituzione della parte convenuta, fosse idonea, ex articolo 170 c.p.c., a determinare il decorso del termine breve di impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)