Sez. 1, Sentenza n. 18430 del 01/08/2013 (Rv. 627797 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Notificazioni nel domicilio eletto - Difformità tra il domicilio indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e il domicilio indicato nel mandato alle liti - Prevalenza del primo - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO
Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nel mandato alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 com. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)