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Sez. 1, Sentenza n. 18430 del 01/08/2013 (Rv. 627797 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Notificazioni nel domicilio eletto - Difformità tra il domicilio indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e il domicilio indicato nel mandato alle liti - Prevalenza del primo - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627797-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO

Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nel mandato alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 com. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)