diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 21635 del 09/10/2006 (Rv. 592383 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pregiudiziale comunitaria - Giudizio pendente innanzi al Tribunale di prima istanza di Lussemburgo o alla Corte di Giustizia - Riproposizione davanti ad altro giudice nazionale, non di ultima istanza, della stessa questione dipendente dall'adottanda decisione del giudice comunitario - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio, in attesa della sentenza della Corte - Legittimità.
Stato
decisa il 2006-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592383-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Allorquando una medesima questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria - perché proposta innanzi al Tribunale di prima istanza di Lussemburgo, oppure perché già sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, cui sia sottoposta una controversia sullo stesso punto, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente, senza che sia necessario, a tal fine, che sollevi a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 13/03/1958 num. 204 art. 3, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)