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Sez. 1, Sentenza n. 9813 del 14/09/1999 (Rv. 530065 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Questione di interpretazione di normativa comunitaria - Insorgenza avanti a giudice civile italiano non di ultima istanza - Ritenuta rilevanza della questione - Pendenza di giudizio su di essa avanti alla Corte di Giustizia - A seguito di rimessione da parte di altro giudice italiano in altro giudizio - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del primo giudizio in attesa della sentenza della Corte - Legittimità - Esclusione - Rimessione della questione alla Corte - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530065-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Allorquando, in un giudizio civile pendente dinanzi al giudice italiano non di ultima istanza si ponga (e venga ritenuta rilevante per la decisione) una questione di interpretazione di disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea o di atti di diritto derivato (regolamenti, direttive, decisioni e ogni altro atto "comunitario" produttivo di effetti giuridici), detto giudice, qualora penda, in quanto sollevata da altro giudice italiano in altro giudizio, la medesima questione di interpretazione avanti alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, non può sospendere il giudizio avanti a lui pendente ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della pronuncia della sentenza da parte di quella Corte, ma è tenuto anch'egli, qualora non ritenga di poter procedere direttamente ed immediatamente all'interpretazione ed applicazione del diritto comunitario di cui trattasi, ad investire la Corte di Giustizia nelle forme e con le modalità stabilite negli artt. 177 del trattato, 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte e 3, comma primo, della l. n. 204 del 1958, facendo, quindi, luogo alla sospensione del giudizio ai sensi di tale normativa. L'adozione, viceversa, di un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. si risolve in una sospensione illegittima (in applicazione di tali principi, nella specie la Suprema Corte, a seguito di impugnazione con regolamento di competenza, ha annullato il provvedimento di sospensione necessaria adottato dal giudice di merito ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 13/03/1958 num. 204 art. 3, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)