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Sez. 1, Sentenza n. 14687 del 12/03/2014 Cc. (dep. 28/03/2014) Rv. 259798 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Modifica dell'art. 47 ter, comma primo bis, Ord. Pen, operata dall'art. 2, comma primo lett. b n.1), D.L. n.7 del 2013 - Divieto di applicabilità della detenzione domiciliare ai recidivi reiterati - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259798-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In materia di misure alternative alla detenzione, a seguito della modifica dell'art. 47 ter, comma primo bis, Ord. Pen., operata dall'art. 2, comma primo, lett. b n. 1, del D.L. 1 luglio 2013 n. 78 e, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 94, non sussiste più il divieto di concessione della detenzione domiciliare ai condannati cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod.pen.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 94, Decreto Legge 01/07/2013 num. 78 art. 2 com. 1, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)