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Sez. 1, Sentenza n. 56703 del 05/06/2018 Cc. (dep. 17/12/2018) Rv. 274657 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Ipotesi indicate dal comma 1-bis dell'art. 47-ter, legge n. 354 del 1975 - Criteri per la concessione – Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274657-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In assenza di indicazioni legislative circa le condizioni per la concessione della detenzione domiciliare nelle ipotesi indicate dal comma 1-bis dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, salva l'insussistenza delle condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza deve dar conto della presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati, potendo detti elementi riguardare sia l'efficacia delle prescrizioni imposte, sia le caratteristiche di personalità del soggetto o i progressi fatti registrare nel corso dell'eventuale trattamento intramurario, sia gli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente il tribunale di sorveglianza avesse denegato il beneficio per il comportamento non collaborativo del condannato, il quale, pur espressamente invitato prendere contatti con l'UEPE, non si era attivato in tal senso senza fornire giustificazioni, limitandosi ad allegare all'istanza introduttiva del procedimento un certificato medico attestante un impedimento alla deambulazione).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)