Sez. 3, Sentenza n. 294 del 14/01/1980 (Rv. 403682 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - DIFFERENZA DI POSIZIONE DELLA STESSA PERSONA NEI DIVERSI GIUDIZI - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - DIFFERENZA DI POSIZIONE DELLA STESSA PERSONA NEI DIVERSI GIUDIZI - IRRILEVANZA.*
La litispendenza, accertata l'identita oggettiva delle controversie, non e esclusa dalla diversita di posizione assunta dalle stesse parti nell'uno e nell'altro processo e, pertanto, ai fini della sua sussistenza, e irrilevante il fatto che una delle parti abbia in un giudizio spiegato la domanda in via principale come attore e nello altro l'abbia invece proposta in via riconvenzionale come convenute. (V 681/69, mass n 338939; (V 3302/68, mass n 336291; (V 12/67, mass n 325613; (V 280/66, mass n 320532; (V 1337/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)