Sez. L, Sentenza n. 282 del 15/01/1996 (Rv. 495410 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Configurabilità - Estremi - Sussistenza nello stesso soggetto della qualità di attore in un giudizio e di convenuto nell'altro - Irrilevanza - Fattispecie relativa a licenziamento impugnato del lavoratore e dedotto dal datore di lavoro ai fini dell'accertamento della sua legittimità.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
A norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., ricorre la litispendenza quando fra due (o più) giudizi sussista identità oltre che dei soggetti, anche del "petitum" (inteso come bene della vita del quale si chiede la tutela) e della "causa petendi (intesa come fatto costitutivo della domanda), a nulla rilevando, nella ricorrenza (dell'identità) dei due elementi oggettivi, che un soggetto assuma formalmente in un giudizio la qualità di attore e nell'altro (o negli altri giudizi) la qualità di convenuto. (Principio affermato con riguardo a giudizi relativi a licenziamento, del quale la datrice di lavoro aveva chiesto accertarsi la legittimità e il lavoratore accertarsi, invece, l'illegittimità - con tutte le conseguenze di ordine patrimoniale - sia in via riconvenzionale sia con successivo ricorso nei confronti della stessa datrice di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)